STATUTO DELLA SEZIONE PS DI MASSAGNO

Approvato dall’Assemblea della Sezione di Massagno il 16 maggio 2001 e aggiornato il 25 novembre 2009.

I. Forma giuridica e sede

Art. 1

  1.  La Sezione di Massagno del Partito Socialista Svizzero (di seguito Sezione) è un’associazione ai sensi degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero.
  2. La Sezione è organo della Sezione Ticinese del Partito Socialista Svizzero.
  3. La sede è a Massagno.

II. Scopo

Art. 2

La Sezione si propone di diffondere, promuovere e sostenere, in particolare a livello locale, gli ideali di libertà e di progresso, di solidarietà e di giustizia sociale, di qualità della vita, ispirandosi ai programmi d’azione del Partito Socialista Svizzero (PSS) e della Sezione Ticinese del PSS.

III. Membri

Art. 3

La Sezione è composta dai membri iscritti.

IV. Organizzazione

Art. 4

Gli organi della Sezione son

  1. l’Assemblea;
  2. il Comitato;
  3. il Gruppo in Consiglio Comunale;
  4. i Revisori dei conti.

Art. 5

  1. L’Assemblea si compone dei membri presenti alla riunione.
  2. I simpatizzanti possono partecipare e prendere la parola durante l’Assemblea.

Art. 6

  1. L’Assemblea viene convocata almeno due volte nel corso dell’anno.
  2. Essa può essere convocata ogni qualvolta ne fosse avvertita la necessità:
    a) dal Presidente;
    b) dal Comitato;
    c) da almeno un terzo degli iscritti.
  3. Nel caso di cui alla lettera c), la domanda, unitamente alle proposte da inserire all’Ordine del giorno, deve essere presentata, per iscritto, al Comitato. L’Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.
  4. La convocazione ha luogo mediante avviso scritto indicante

Art. 7

  1. L’Assemblea nomina il Comitato, il Presidente e i Revisori della Sezione, approva i conti e stabilisce le quote sociali, decide sulla modifica dello Statuto e su tutti gli altri oggetti posti all’Ordine del giorno.
  2. L’Assemblea designa i candidati al Consiglio Comunale e al Municipio.
  3. Designa i candidati della Sezione in seno agli organi cantonali e federali del PSS.
  4. Salvo casi d’urgenza, decisi dall’Assemblea stessa, non possono essere prese decisioni su oggetti che non figurano all’Ordine del giorno.
  5. Le decisioni dell’Assemblea sono prese alla maggioranza dei membri presenti. Per una modifica dello Statuto, per la revoca del Presidente o del Comitato e per la revoca di una precedente decisione occorre la maggioranza dei due terzi dei membri presenti.
  6. Di ogni Assemblea è tenuto un verbale. Esso indicherà almeno il nome dei presenti ed il tenore delle deliberazioni assembleari.

Art. 8

  1. Il Comitato è l’organo esecutivo della Sezione ed è composto dal Presidente, dai membri eletti dall´assemblea e, di diritto, dai Municipali e dai Consiglieri comunali eletti. I membri eletti dall’Assemblea dovranno, essere in maggioranza rispetto ai membri nominati per diritto. Il Comitato nomina, al suo interno, un Vice-presidente, un Cassiere e un Segretario e può designare un gruppo ristretto di membri per aiutare e sostenere il Presidente nei suoi compiti.
  2. Riservato il caso di dimissioni o di revoca, il Comitato rimane in carica per quattro anni, ritenuto comunque il rinnovo all’inizio di ogni legislatura comunale.

Art. 9

  1. Il Comitato è convocato dal Presidente o su richiesta di tre suoi membri.
  2. I compiti del Comitato sono
    • convocare l’Assemblea;
    • eseguire le decisioni dell’Assemblea;
    • amministrare la Sezione e i suoi fondi;
    • rappresentare la Sezione verso terzi e ricevere, attraverso il Presidente, le comunicazioni ufficiali e la corrispondenza;
    • coordinare l’attività politica della Sezione;
    • organizzare le campagne elettorali, le manifestazioni politiche, culturali e ricreative del partito;
    • organizzare l’informazione interna e verso terzi;
    • sottoporre all’Assemblea i candidati in Consiglio Comunale e in Municipio;
    • designare i candidati della Sezione in seno agli organi regionali del PS;
    • proporre i rappresentanti della Sezione nei Consorzi, nelle Commissioni Municipali e negli altri Enti in cui il partito a diritto ha uno o più seggi;
    • proporre annualmente le quote sociali.

Art. 10

  1. Il Presidente rappresenta la Sezione quando questa non può essere rappresentata dal Comitato.
  2. Egli cura, per conto del Comitato, i rapporti e l’informazione con il Gruppo in Consiglio Comunale e i Municipali e dirige i lavori dell’Assemblea e del Comitato.

Art. 11

  1. I Revisori dei conti (due), salvo il caso di dimissioni, restano in carica due anni.
  2. Essi presentano annualmente, per la prima Assemblea ordinaria, un rapporto sulla tenuta dei conti e sulla situazione finanziaria della Sezione. Del rapporto sarà data preventiva comunicazione al Comitato.

Art. 12

  1. Il Gruppo in Consiglio Comunale è composto da tutti i membri che siedono nel legislativo eletti sulla lista del Partito Socialista.
  2. Il Gruppo elegge un capogruppo.
  3. I membri del Gruppo in Consiglio Comunale, o i rappresentanti da loro designati, informano l’Assemblea e il Comitato sull’attività svolta e forniscono le necessarie informazioni di politica comunale.
  4. Il Gruppo designa i suoi rappresentanti nelle Commissioni del Consiglio Comunale.

V. Finanziamento

Art. 13

Il finanziamento dell’attività della Sezione è garantito nel modo seguente:

  1. con il versamento delle quote ordinarie da parte degli iscritti;
  2. con una quota pari al 20 % delle indennità percepite dai Municipali eletti sulle liste del Partito Socialista;
  3. con una quota pari al 50 % delle indennità percepite da ogni rappresentante della Sezione quali membri di Commissioni del Municipio, del Consiglio Comunale o di altri Enti;
  4. mediante finanziamenti individuali, donazioni o proventi di manifestazioni.

VI. Disposizioni finali

Art. 14

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le norme statutarie della Sezione Ticinese del PSS, subordinatamente quelle del PSS e le norme del Codice Civile Svizzero.